STUDIO ANSALDI S.R.L.

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Spett.le Azienda

                                                                                             

                                                                                             

ALBA, lì 5 marzo 2022

 

 

OGGETTO: Nuovi massimali Enasarco dal 2022 e conferma aliquote di contribuzione.

 

 

Spettabile Azienda,

dopo un percorso di progressivo incremento delle aliquote di contribuzione per gli agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone, per il 2022 come avvenuto già per il 2021, viene confermata l’aliquota applicata nell’anno precedente, nella misura del 17%, suddivisa a metà tra agente e sulla casa mandante, come nessuna modifica è prevista per i contributi relativi agli agenti operanti in forma di società di capitali.

Si ricorda in proposito che i contributi all’Enasarco vanno calcolati su tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, all’agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora pagate, e devono essere versati trimestralmente.

 

Le aliquote della contribuzione

Le aliquote della contribuzione previste per l’anno 2022 sono invariate rispetto a quelle applicate per l’anno precedente, come evidenziato nella tabella di seguito proposta:

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

20/21 2022

Aliquota contributiva

14,20%

14,65%

15,10%

15,55%

16,00%

16,50%

17,00%

Nel caso di agenti operanti in Società il massimale si intende riferito alla Società e non ai singoli soci e, pertanto, il contributo deve essere ripartito tra i soci in funzione delle loro quote di partecipazione.

 

Si rammenta che tale aliquota viene a gravare in pari misura del 50% sull’agente e sulla casa mandante, con la conseguenza che, in sede di addebito delle provvigioni sulla fattura dell’agente dovrà essere detratta - per il 2022 - la percentuale del 8,50% (corrispondente al 50% della nuova misura del 17,00%).

 

Massimali provvigionali

Le aliquote di cui sopra debbono essere conteggiate sino al raggiungimento di prefissati massimali provvigionali; la quota che supera il limite massimo va comunque comunicata, anche se su di essa non va calcolato né versato alcun contributo.

Il massimale provvigionale non è frazionabile. In caso di attività svolta in forma societaria il massimale è riferito alla società, non ai singoli soci; pertanto il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura pari alle quote di partecipazione.

 

Con il comunicato dal 11 febbraio scorso, l’Enasarco ha comunicato i massimali per il 2022:

 

Periodo di riferimento

Plurimandatario

Monomandatario

MASSIMALI_Anno 2022

26.170,00 euro

(era 25.682,00 nel 2021)

39.255,00 euro

(era 38.523,00 nel 2021)

 

Minimali della contribuzione

La casa mandante deve integrare il contributo da versare per raggiungere il minimale prestabilito, frazionando gli importi per ciascun trimestre di contribuzione. L’importo base dei minimali per il 2022 è di 440 euro (110,00 euro a trimestre) per i plurimandatari e di 878 euro (219,50 euro a trimestre) per i monomandatari. Gli importi vengono annualmente rivalutati per tenere conto dell’indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).

 

Esempio di fattura

Alla luce di quanto sopra, si presentano i conteggi di una ipotetica fattura di un agente di commercio che non ha diritto alla riduzione della ritenuta, per l’addebito di provvigioni dal 2022:

 

Provvigioni relative al mese di gennaio 2022, in qualità di agente monomandatario, come da contratto del …….

Imponibile

1.000,00

Iva 22%

220,00

Totale fattura

1.220,00

Ritenuta Enasarco 8,50% su 1.000,00

-85,00

Ritenuta Irpef 23% su 500,00

-115,00

Netto a pagare

1.020,00

 

Scadenze di versamento

I versamenti verranno eseguiti nelle seguenti scadenze:

 

Trimestre di riferimento

Scadenza

I° trimestre (gennaio-marzo) 2022

20 maggio 2022

II° trimestre (aprile-giugno) 2022

22 agosto 2022

III° trimestre (luglio-settembre) 2022

21 novembre 2022

IV° trimestre (ottobre-dicembre) 2022

20 febbraio 2023

 

Agevolazioni 2022 per i giovani agenti

La Fondazione Enasarco ha modificato il Regolamento delle attività istituzionali, per agevolare l’ingresso e la permanenza nella professione dei giovani agenti, prevedendo un regime contributivo agevolato per gli agenti che, nel triennio 2021-2023, vengano iscritti per la prima volta alla Fondazione o, essendo già stati iscritti, si vedano conferire almeno un nuovo incarico di agenzia purché, alla data di conferimento di tale nuovo incarico, i precedenti siano cessati da oltre tre anni.

L’agevolazione è concessa per tutti gli incarichi conferiti all’agente nei tre anni solari consecutivi a decorrere dalla data di prima iscrizione ovvero dalla data di conferimento del nuovo incarico per la ripresa dell’attività a condizione che l’agente abbia un’età minore o uguale a trent’anni alla data di conferimento di ciascun incarico.

Per ciascun rapporto, l’agevolazione è concessa per un massimo di tre anni solari consecutivi a decorrere dalla data di conferimento del nuovo incarico per la ripresa dell’attività.

Al verificarsi delle condizioni di cui sopra:

a) l’aliquota contributiva è ridotta di 6 punti percentuali per l’anno solare in corso alla data di prima iscrizione o di ripresa dell’attività (= al 11% anziché 17%), di 8 punti percentuali per il secondo anno (= al 9% anziché 17%), e di 10 punti percentuali per il terzo anno (= al 7% anziché 17%);

b) il minimale contributivo annuo è ridotto del 50% per ciascuno degli anni solari compresi nell’agevolazione;

c) l’agevolazione si applica solo agli agenti operanti in forma individuale.

 

Aliquote per agenti operanti in forma di società di capitali

Con riferimento agli agenti operanti in forma di società di capitali (Srl o Spa), la casa mandante determina il contributo dovuto applicando una aliquota differenziata per scaglioni provvigionali. Non è previsto né minimale contributivo né massimale provvigionale. Di seguito si riepilogano le aliquote applicabili:

 

Scaglioni provvigionali

Aliquota contributiva 2022

Quota preponente

Quota agente

Fino a 13.000.000 euro

4%

3%

1%

Da 13.000.001 euro a 20.000.000 euro

2%

1,50%

0,50%

Da 20.000.001 euro a 26.000.000 euro

1%

0,75%

0,25%

Da 26.000.001 euro

0,50%

0,30%

0,20%

 

Ritenuta ridotta per gli agenti che si avvalgono di collaboratori

Sempre in tema di agenti di commercio, è utile segnalare come il decreto semplificazioni (D.Lgs. 175/2014) abbia modificato la cadenza annuale della comunicazione per avvalersi della ritenuta ridotta sulle provvigioni in presenza di dipendenti o collaboratori. Da allora la dichiarazione prodotta (a mezzo raccomandata, o pec) sarà valida fino a revoca o fino alla perdita dei requisiti, senza necessità di essere annualmente ripresentata.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Con i più cordiali saluti.

           

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